Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 marzo 2025, N. 3
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla natura e sulla portata applicativa dell’art. 13 ter, comma 5, dell’allegato II al c.p.a., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1 della legge di bilancio del 2025, affermando che la disposizione trova applicazione anche in relazione ai ricorsi depositati antecedentemente al 1° gennaio 2025.
Secondo l’Adunanza Plenaria, la natura processuale del nuovo art. 13 ter, comma 5 – secondo cui “indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato”- comporta che, in assenza di un’apposita disciplina transitoria, esso si applica anche ai ricorsi depositati antecedentemente al primo gennaio 2025.
Consiglio di Stato, Sezione VII, 6 dicembre 2024, n. 9783
La sentenza in epigrafe si è pronunciata sull’onere di svolgimento del sopralluogo “obbligatorio” previsto dall’art. 79, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ma offre alcuni spunti anche rispetto alla previsione di gara che, sotto la vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), imponga una visita dei luoghi per la partecipazione alla procedura.
In particolare, la sentenza ha affermato che in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) il sopralluogo “obbligatorio”, effettuato dal dipendente di una delle mandanti per la mandataria capogruppo di un costituendo RTI, è svolto utilmente nell’interesse anche della mandante che abbia partecipato autonomamente alla gara.
Inoltre, nell’affermare che non sussiste alcun automatismo escludente in caso di omesso sopralluogo, il Consiglio di Stato ha precisato che il disciplinare di gara che preveda tale clausola vada inteso in senso restrittivo e reso coerente con il favor partecipationis alle procedure di affidamento di contratti pubblici, alla luce del principio dell’accesso al mercato previsto dall’art. 3 d. lgs. n. 36/2023.
CONSIGLIO DI STATO, Sezione VI, sentenza 15 marzo 2024, n. 2515; Pres. SIMONETTI, Est. GALLONE; -Omissis (Avv.ti GAITO, LUCIANI, D’ANDREA), c. Ministero dell’Interno, A.G.E.A.- Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ministero della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Avv. Generale dello Stato) e a.- Accoglie appello c. Tar Lazio, Sez. V, 7 giugno 2023, n. 9672.
Cosa accade se il giudice amministrativo rigetta il ricorso contro un’interdittiva antimafia promosso da un’impresa che, nel frattempo, è stata ammessa alla misura del controllo giudiziario “volontario”, di cui all’art. 34 bis, comma 6, del d.leg. n. 159/2011?
Sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2024, n. 2515 ha ritenuto che la conclusione del contenzioso amministrativo non incida sulla sospensione degli effetti dell’interdittiva che discende dall’ammissione (e dalla pendenza) della procedura del controllo giudiziario volontario, ai sensi dell’art. 34 bis, comma 6, d.leg. n. 159/2011.
Secondo il Consiglio di Stato, l’impresa destinataria del provvedimento interdittivo, che è stata ammessa alla misura del controllo giudiziario, può percepire contributi pubblici e altre erogazioni pubbliche, e partecipare a nuove gare, nonostante il giudizio amministrativo contro l’interdittiva ne abbia confermato la legittimità.
Non solo, il Consiglio di Stato ha affermato anche che a seguito della ammissione al controllo giudiziario, la sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia, prevista dall’art. 34-bis, comma 7, d.leg. 159/2011, non opera solo per il futuro, ma investe anche gli effetti interdittivi già prodotti. In questi termini, secondo il Consiglio di Stato, l’operatore economico colpito dall’interdittiva antimafia, che è stato ammesso alla misura del giudice della prevenzione in corso di gara, potrebbe non essere escluso dalle procedure ad evidenza pubblica a cui ha partecipato. Tale interpretazione accolta dalla sentenza in esame appare coerente con il nuovo codice dei contratti pubblici, e in particolare con l’art. 94, comma 2, del d.leg. n. 36/2023.
Importanti sviluppi in materia di coordinamento tra gli istituti dell’interdittiva antimafia, del controllo giudiziario e dell’aggiornamento dell’informazione antimafia previsto dall’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011, sono stati introdotti da ultimo dalla sentenza della Corte costituzionale 17 luglio 2025, n. 109.
Accogliendo le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rimessione del TAR Calabria, Reggio Calabria, 28 ottobre 2024, n. 646, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34-bis, comma 7, del codice antimafia, nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell’informazione interdittiva, conseguente all’ammissione al controllo giudiziario, si protragga- in caso di esito positivo di quest’ultimo- fino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del medesimo codice.
Ultimo aggiornamento 11 novembre 2025